Cas.sa Colf: che cos’è e come funziona
Nel 2007, con il rinnovo del Contratto Collettivo Nazione del Lavoro, è stato introdotto un nuovo ordinamento per i datori di lavoro di colf e badanti: si tratta dell’obbligo di iscrizione del lavoratore domestico alla “Cassa mutua per colf” detta più semplicemente “Cas.sa Colf”.
Ma che cosa si intende con questo termine? La definizione ce la fornisce l’art. 50 del CCNL: con Cas.sa Colf si intende “ un organismo che ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche”.
L’introduzione della cassa per malattia delle colf, tuttavia, ha fatto emergere alcune perplessità nei datori di lavoro ed è per questo che nell’articolo di oggi cercheremo di fornire una spiegazione chiara ed esaustiva di come funziona esattamente tale ordinamento.
Come funziona la Cas.sa Colf?
Come abbiamo anticipato nel paragrafo introduttivo, la Cassa Sanitaria Colf è uno strumento progettato per fornire prestazioni socio-sanitarie assistenziali e assicurative non previste dal sistema pubblico ed è valido sia per i datori di lavoro che per i dipendenti (i lavoratori domestici).
Una delle domande più frequenti che i datori di lavoro si fanno è la seguente: come avviene l’iscrizione alla Cas.sa colf? In realtà, per accedere ai benefici della Cas.sa badanti non occorre una registrazione formale. Difatti, tutti coloro che sono in regola con il versamento dei contributi di assistenza contrattuale risultano iscritti automaticamente. Nello specifico:
- Il collaboratore domestico risulta iscritto dal primo giorno del trimestre per il quale risulta il versamento a suo nome dei contributi di assistenza contrattuale. Egli potrà richiedere le prestazioni previste dalla cassa solo a partire dal 2° trimestre.
- Il datore di lavoro, invece, risulta iscritto dal primo giorno del trimestre in cui versa i contributi di assistenza contrattuale. Tuttavia, egli per poter usufruire delle prestazioni di Cas.sa colf deve aver versato almeno 4 trimestri consecutivi e deve aver raggiunto la soglia minima dei versamenti (che corrisponde a 25€).
Ricordiamo che il versamento dei contributi di assistenza avviene sempre tramite MAV e che il valore di tale contributo è pari a 0.06€ per ogni ora di lavoro dichiarata nel trimestre (indipendentemente da quanto ammonta la retribuzione). Dei 0.06€ all’ora, 0.02€ vengono versati dal datore di lavoro.
È obbligatorio versare i contributi alla Cas.sa Colf?
La risposta è affermativa e a sancirlo è l’art. 53 c. 2 del CCNL. Qualora il datore di lavoro, di sua spontanea volontà, decida di non riconoscere tale contributo al badante, egli rimane comunque obbligato a pagare gli eventuali danni del lavoratore.
Nell’articolo sopra citato, infatti, viene detto che ““La Cas.sa Colf non risponde dei danni subiti dal lavoratore a seguito dell’omesso o parziale versamento dei contributi di assistenza contrattuale da parte del datore di lavoro e della conseguente perdita del diritto alle prestazioni.”
Cas.sa Colf: le prestazioni
Ora che abbiamo chiarito come funziona il versamento dei contributi alla Cas.sa Sanitaria Colf, vediamo quali sono le prestazioni sanitarie integrative a favore dei datori di lavoro e dei collaboratori domestici.
Esse vengono riassunte all’interno dell’art. 7 del regolamento Cas.sa Colf e corrispondono a:
- indennità giornaliera in caso di ricovero e convalescenza
- rimborso spese ticket sanitari
- contributo oneri funerari
- prestazioni effettuate in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute
- prestazione su responsabilità civile in caso di rivalsa INAIL
Per poter richiedere tali prestazioni è necessario scaricare e inviare i moduli di Cas.sa Colf all’apposita sezione. In totale esistono 3 tipologie di moduli da poter compilare e sono:
- moduli per il datore di lavoro
- moduli per il lavoratore domestico
- moduli per Covid-19
Datori di lavoro e collaboratori domestici non possono usufruire delle prestazioni sopracitate nel primo trimestre di iscrizione alla Cas.sa Mutua Colf. Inoltre, ricordiamo che se le prestazioni verranno richieste durante il 2°,3° o 4° trimestre, esse verranno erogate solo quando saranno versati tutti i contributi (la cui soglia minima è di 25€).
Cas.sa per malattia colf: conclusioni
Per concludere questo articolo relativo alla Cas.sa colf vogliamo chiarire un’ultima importante questione, ovvero quella relativa al periodo di continuità del versamento dei contributi. Secondo quanto stabilito dal regolamento di Cas.sa Colf, si dovrà continuare a versare i contributi nei seguenti casi:
- in caso di malattia, maternità o infortunio del lavoratore, nei limiti del periodo di conservazione del posto stabiliti da CCNL.
- in caso di disoccupazione. In questo caso il versamento avverrà unicamente nei 2 trimestri successivi al momento in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro