Permessi colf e badante: come funzionano
Quando si decide di assumere sotto di sé una colf o un badante, tra i numerosi aspetti a cui bisogna prestare attenzione vi è anche la questione dei permessi e dei congedi.
Il riguardo verso tale esigenza deve essere identico a quello che avrebbe un datore di lavoro verso un dipendente perché, di fatto, è proprio questo il rapporto che sussiste tra l’assistito e il lavoratore domestico.
Detto ciò, come funzionano i permessi per colf e badanti? Quali sono le motivazioni per cui un assistente può richiedere dei congedi e in quali casi tali permessi sono retribuiti?
Cercheremo di rispondere a queste domande nel corso del seguente articolo.
Quante ore di permesso ha una badante?
A stabilire le ore di permessi per badanti conviventi è l’art. 20 del CCNL relativo alle assenze e ai permessi. L’articolo afferma che alla badante convivente spetta un totale di 16 ore annue di permessi che possono diventare 12 qualora l’assistente abbia stipulato con il datore di lavoro un contratto di lavoro part-time o nel caso in cui il badante non sia convivente e lavori almeno 30 ore la settimana.
Permessi extra per badanti
Può succedere che il lavoratore superi la quantità di ore di permessi all’anno previsti dal CCNL. Cosa fare in tal caso?
In questa situazione, il datore di lavoro può comunque concedere altre ore di congedi o permessi al badante ma, in questo caso, tali ore non saranno retribuite e, inoltre, affinché il permesso venga concesso, esso dovrà essere adeguatamente giustificato.
Ciò significa che una colf può ottenere permessi extra solo nei seguenti casi:
- malattia o infortunio
- visite mediche
- nascita di un figlio
- impegni sindacali
- lutto per morte di un familiare convivente o parente entro il secondo grado
- diritto allo studio
- frequenza di altri corsi di formazione
Nel caso in cui il badante usufruisca di permessi extra per una delle precedenti motivazioni, egli ha il dovere di trasmettere la documentazione necessaria al datore di lavoro entro e non oltre 2 giorni dall’evento. Tale invio di documenti non è necessario nel caso in cui a richiedere il permesso sia un badante convivente (a meno che quest’ultimo, in quel momento, si trovi in ferie al di fuori del luogo di lavoro).
Se il lavoratore non va al lavoro per 3 giorni di seguito e non presenta alcuna giustificazione per tale azione, allora questa assenza ingiustificata dovrà essere considerata dal datore di lavoro come volontà da parte del badante di dimettersi dal suo incarico.
Permessi per colf e badanti: le tipologie
Quando si parla di permessi per badanti bisogna fare una distinzione importante tra quelli retribuiti e quelli non retribuiti. Per entrambi esistono regole ben specifiche. Vediamole nel dettaglio.
Permessi e congedi retribuiti
Alla colf spettano permessi retribuiti nei seguenti casi:
- Nascita di un figlio: secondo quanto stabilito dal CCNL, per una donna incinta è vietato prestare attività lavorativa nei seguenti casi: nei due mesi antecedenti alla data del parto; nel periodo che eventualmente intercorre tra la data sopra citata e quella effettiva del parto; nei tre mesi successivi al parto. Durante il periodo di gravidanza, la badante non potrà essere licenziata (salvo situazioni specifiche) e non potrà presentare le dimissioni (salvo che queste non vengano ratificate dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente). Se il badante che diventa genitore è uomo, allora egli ha diritto a 10 giorni di congedo dopo la nascita del figlio ed, eventualmente, un ulteriore giorno (facoltativo).
- Lutto: il badante ha diritto a un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi nel caso in cui gli venga a mancare un parente entro il secondo grado di parentela o una persona convivente. Per verificare l’accaduto, il lavoratore dovrà poi presentare al datore di lavoro il certificato morte.
- Matrimonio:in caso di matrimonio, il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di 15 giorni di calendario durante i quali verrà pagato la stessa somma che gli spetterebbe qualora fosse in servizio. Se si tratta di un badante convivente che gode normalmente di vitto e alloggio, egli avrà diritto, durante la sua assenza, al compenso sostitutivo convenzionale. Come per il lutto, anche in questo caso è necessario attestare l’evento del matrimonio mediante apposito certificato.
- Visite mediche, rinnovo del permesso, ricongiungimento familiare: il CCNL prevede uno specifico numero di ore di permessi retribuiti per le visite mediche, il rinnovo del permesso o il ricongiungimento familiare. Nello specifico:
– 16 ore all’anno per collaboratori domestici conviventi a tempo pieno
– 12 ore all’anno per collaboratori domestici conviventi part-time (appartenenti ai livelli B, BS e C e che lavorano massimo 30 ore la settimana)
– 12 ore all’anno proporzionate in base alle ore lavorate per i collaboratori domestici non conviventi e che lavorano meno di 30 ore la settimana - Permesso elettorale: se il badante viene eletto scrutatore, presidente o segretario del seggio elettorale, egli ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire comunque la retribuzione. I giorni non lavorativi o festivi in cui il lavoratore svolge una delle attività sopra elencate devono essere recuperati con un giorno di riposo o retribuiti in busta paga per 1/26 in più del compenso mensile.
- Permesso sindacale: i lavoratori che ricoprono una carica direttiva in un sindacato hanno diritto fino a 6 giorni di permesso retribuito all’anno per partecipare alle riunioni del sindacato di appartenenza. La carica ricoperta dal lavoratore deve essere attestata dal sindacato e le assenze dal lavoro per le riunioni sindacali devono sempre essere certificate da un attestato.
- Donazione del sangue o del midollo osseo: se il collaboratore domestico si assenta per donare il sangue o il midollo osseo, il datore di lavoro deve pagarlo come se avesse prestato servizio e poi deve chiedere il rimborso all’INPS.
- Formazione professionale: al lavoratore domestico spetta un totale di 40 ore l’anno per partecipare a corsi di formazione professionale (specifici per collaboratori o assistenti familiari) o per attività formative che hanno a che fare con il rinnovo del permesso di soggiorno. In quest’ultimo caso, il collaboratore domestico deve presentare un certificato che attesti la partecipazione all’attività formativa.
- Congedo per donne vittima di violenza di genere: se la lavoratrice è stata vittima di violenza, allora essa può richiedere direttamente all’INPS un permesso retribuito di 3 mesi durante i quali verrà inserita all’interno di specifici percorsi di protezione. La donna dovrà avvisare il datore di lavoro della sua assenza almeno una settimana prima. Le ore di permesso possono essere usufruite dalla lavoratrice anche in modo frazionato nell’arco di 3 anni su base oraria o giornaliera.
- Congedo matrimoniale: in caso di matrimonio, il lavoratore domestico può richiedere un congedo retribuito di massimo 15 giorni di calendario che può essere sfruttato entro un anno dall’evento. Il congedo sarà retribuito dal datore di lavoro e sarà garantito solo se il matrimonio verrà verificato con un certificato. Inoltre, se il rapporto di lavoro termina prima che il lavoratore abbia usufruito del congedo, allora il diritto a usufruire di tali giornate retribuite cadrà.
Permessi e congedi non retribuiti
Oltre a quelli retribuiti, abbiamo anche i permessi non retribuiti per colf. Essi riguardano:
- Permesso allo studio: se il lavoratore deve frequentare dei corsi scolastici, i permessi richiesti non verranno retribuiti. I corsi devono essere finalizzati al conseguimento del diploma della scuola dell’obbligo o di un titolo professionale e la loro frequenza deve sempre essere attestata mediante un apposito certificato. Gli unici permessi che possono essere retribuiti dal datore di lavoro sono quelli per fare in modo che il lavoratore partecipi agli esami annuali.
- Permessi o congedi in senso generico: in generale, i lavoratori domestici possono usufruire di permessi non retribuiti sempre previo accordo con il datore di lavoro.
Permessi per badanti: conclusioni
Come hai visto, la maggior parte dei permessi per badanti è retribuita e sono davvero rari i casi in cui ciò non avviene. Ricordiamo che per evitare di avere delle incomprensioni con il datore di lavoro, nel calendario delle presenze è sempre bene indicare in maniera chiara la causale e le ore di permesso di cui si intende usufruire.
Se ad esempio il lavoratore intende chiedere un’ora per partecipare alla riunione del sindacato e quel giorno dovrebbe lavorare 4 ore, nel calendario dovrà indicare prima le ore lavorate, poi la causale e, infine, le ore di permesso.